Ordinanza — n. 15372/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAStrati Kelvin ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona in data 25 gennaio 2022, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ascoli Piceno il 3 giugno 2019 aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (fatto commesso il 27 luglio 2018 in San Benedetto del Tronto) e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15372/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (fatto commesso il 27 luglio 2018 in San Benedetto del Tronto) e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRATI KELVIN nato il 18/04/1994 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Strati Kelvin ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona in data 25 gennaio 2022, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ascoli Piceno il 3 giugno 2019 aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (fatto commesso il 27 luglio 2018 in San Benedetto del Tronto) e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda.
2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo, con cui denunzia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione di legge laddove la sentenza ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, il diniego è stato motivatamente fondato sul fatto che non possa attribuirsi al fatto quel minimo disvalore penale cui la legge ancora il giudizio di particolare tenuità. Ciò in considerazione della circostanza che l'imputato il quale alla vista della polizia aveva improvvisamente invertito il senso di marcia iniziando a fuggire, aveva provocato un concreto pericolo per la circolazione. E tale giudizio è corroborato dalle condanne successivamente subite per altre condotte realizzate nel 2019 e nel 2020 che non consentono di valutare i fatti per cui è processo di natura episodica. 4.Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 Il Consig tensor