Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing and driver license suspension. The court rejected arguments on non-appealable grounds and lack of specific reasoning. The decision upholds the lower court's application of the law. The ruling clarifies limits on cassation appeals in plea bargain cases. The judgment emphasizes statutory restrictions on challenging sentencing decisions. The outcome confirms the inadmissibility of the appeal. The case concludes with the dismissal of the petition. The legal principles are firmly established by the court. The decision serves as a binding precedent for similar cases. The reasoning focuses on procedural limitations in criminal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing for a non-prosecution ruling and requesting specific justification for the driver's license suspension. The court rejected these claims because the law restricts appeals in plea bargains to specific violations and exempts minor suspensions from detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 c.p.p.; In plea bargain proceedings, cassation appeals against sentencing are inadmissible for general legal violations, and the court is not required to provide specific reasoning for administrative sanctions like license suspension if they do not exceed the statutory average.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDOTTI SAURO nato a CARRARA il 17/02/1930 avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Massa, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Guidotti Sauro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod.pen..
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. e per aver il giudice omesso di motivare circa le ragioni per le quali abbia ritenuto di applicare la sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. La prima censura é inammissibile. Ed invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La seconda censura è manifestamente infondata. Ed invero, il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Rv. 259211 ; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Rv. 252738).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il