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Ordinanza — n. 15369/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15369/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15369/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Noia del 15 dicembre 2020 con cui Del Gavio Carmine era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 667,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen. (capo A) e 624-bis cod. pen. (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio subito, in particolare lamentando l'erroneità della motivazione con cui la Corte di appello non gli avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15369/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

Parole chiave

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furto di lieve entità licenziamento per furto tentato furto furto aggravato commisurazione della pena per rapina riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GAVIO CARMINE nato a NAPOLI il 25/06/1982 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Noia del 15 dicembre 2020 con cui Del Gavio Carmine era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 667,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen. (capo A) e 624-bis cod. pen. (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio subito, in particolare lamentando l'erroneità della motivazione con cui la Corte di appello non gli avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre