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Ordinanza — n. 15367/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15367/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15367/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Quitadamo Gino ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 17 settembre 2021, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna il 27 febbraio 2020 aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs 30 aprile 1992 n. (fatto commesso in Bologna il 25 aprile 2016) e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p, art. 131 bis cod.pen; Ordinanza — n. 15367/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 189, comma 6, d.lgs 30 aprile 1992 n. (fatto commesso in Bologna il 25 aprile 2016) e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori caso poco grave scemata imputabilità indennità per testimone

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
Con il primo censura il diniego di applicazione dell'art. 131 bis c.p.
art. 131 bis cod.pen
La prima censura è generica e non si confronta con le puntuali statuizioni della sentenza impugnata che ha dato ampiamente conto delle ragioni per cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUITADAMO GINO nato il 14/05/1969 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Quitadamo Gino ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 17 settembre 2021, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna il 27 febbraio 2020 aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs 30 aprile 1992 n. (fatto commesso in Bologna il 25 aprile 2016) e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione.

2. Il ricorrente si affida a due motivi. Con il primo censura il diniego di applicazione dell'art. 131 bis c.p. Con il secondo motivo l'erronea applicazione dell'art.133 cod.pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La prima censura è generica e non si confronta con le puntuali statuizioni della sentenza impugnata che ha dato ampiamente conto delle ragioni per cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen. Inammissibile è anche la seconda censura che oltre ad essere generica attiene a profilo che non ha formato oggetto di motivo di appello.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023