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Ordinanza — n. 15364/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15364/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15364/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 31 marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sondrio del 8 ottobre 2020 con cui Samaden Diego era stato condannato alla pena di giorni sei di arresto ed euro 400,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. b), 2- bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per mancanza di prova dello stato di ebbrezza; violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., per incertezza del dato alcolemico al momento del fatto; insussistenza di prova in ordine alla circostanza che l'incidente sia stato conseguenza dello stato di ebbrezza; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi. 1.1. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 533 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15364/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con riferimento, poi, all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, invocata con la quarta doglianza, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente abuso di alcol infrazione alle norme della circolazione risarcimento dei danni da incidente stradale esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per mancanza di prova dello stato di ebbrezza; violazione dell'art.
art. 533 cod. proc. pen
pen., per mancanza di prova dello stato di ebbrezza; violazione dell'art. 533 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., per incertezza del dato alcolemico al momento del fatto; insussistenza di prova in ordine alla circostanza che l'incidente sia stato conseguenza dello stato di ebbrezza; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMADEN DIEGO nato a SONDRIO il 11/02/1967 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 31 marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sondrio del 8 ottobre 2020 con cui Samaden Diego era stato condannato alla pena di giorni sei di arresto ed euro 400,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. b), 2- bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per mancanza di prova dello stato di ebbrezza; violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., per incertezza del dato alcolemico al momento del fatto; insussistenza di prova in ordine alla circostanza che l'incidente sia stato conseguenza dello stato di ebbrezza; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi. 1.1. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prime tre censure, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilimente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 2.2.

Con riferimento, poi, all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, invocata con la quarta doglianza, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio