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Ordinanza — n. 15363/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drunk driving charges, upholding aggravating circumstances for traffic disruption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15363/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, dismissing the defendant's claims regarding the definition of a traffic accident and sentencing logic. The appellant argued that the aggravating circumstance for causing a traffic accident was misapplied and that the court failed to properly justify the penalty under specific penal code articles. The court rejected these arguments by establishing that any significant disruption to traffic flow, such as hitting an obstacle or leaving the road, suffices to constitute an accident, regardless of whether third parties or other vehicles were involved.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2-bis, cod. strada; Art. 187, comma 1 bis, cod. strada: The aggravating circumstance of causing a traffic accident in cases of drunk or drug-impaired driving is satisfied by any unexpected event interrupting normal circulation that endangers public safety, requiring only significant traffic disruption without the necessity of damage to persons or property.

Parole chiave

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drunk driving aggravating circumstance traffic accident definition traffic disruption standard criminal appeal inadmissibility penal code sentencing logic attendibilità dei testimoni falsa testimonianza testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2-bis, cod. strada
Ed invero la Corte ha fatto buon governo del principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod.
Art. 187, comma 1 bis, cod. strada
ha sottolineato la piena sovrapponibilità della disposizione contenuta nell'art. 187, comma primo bis, a quella di cui all'art.
Art. 131 bis cod.pen.
Ed invero la Corte territoriale ha diffusamente motivato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
Art. 133 cod.pen.
285 del 1992; la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 133 e 131 bis cod.pen.; la violazione di legge in ordine alla nozione di sinistro stradale.
art. 131 bis cod.pen
Ed invero la Corte territoriale ha diffusamente motivato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872
Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Rv. 264419
strada, che prevede la medesima circostanza aggravante per il reato di guida in stato di ebbrezza) (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Rv. 264419).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM BOUZEKRI nato il 25/10/1976 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 14 marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 10 gennaio 2020 con cui Karim Bouzekri era stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 1 e 2 lett. c), 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A); 187, comma 1 e 1 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo B).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: la violazione della legge penale in ordine all'applicabilità della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale come conseguenza della violazione di cui all'art. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992; la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 133 e 131 bis cod.pen.; la violazione di legge in ordine alla nozione di sinistro stradale.

3. I motivi primo e terzo del ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono manifestamente infondati. Ed invero la Corte ha fatto buon governo del principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Sez. 4 , n.27211 del 21/05/2019, Rv. 275872).

Va altresì considerato che in tema di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la piena sovrapponibilità della disposizione contenuta nell'art. 187, comma primo bis, a quella di cui all'art. 186, comma secondo bis, cod. strada, che prevede la medesima circostanza aggravante per il reato di guida in stato di ebbrezza) (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Rv. 264419).

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Ed invero la Corte territoriale ha diffusamente motivato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. in ragione dei precedenti ripetuti e gravi e della gravità del fatto per la doppia alterazione indotta da sostanze diverse.Quanto alla commisurazione della pena, la pena base è stata stabilita nel minimo edittale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuna. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 Il Con