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Ordinanza — n. 15362/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15362/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15362/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Termini Innerese del 17 settembre 2018 con cui Iuculano Emanuele e Iuculano Rosario erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, lamentando che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la loro colpevolezza sulla scorta di un travisamento probatorio; inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., per assenza' di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 15362/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

Parole chiave

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circostanze aggravanti o attenuanti valore aggiunto degli elementi di prova peggioramento di uno stato anteriore censura dell'apprezzamento delle prove truffa aggravata caso grave

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità de ricors0 segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IUCULANO EMANUELE nato a TERMINI IMERESE il 10/09/1977 IUCULANO ROSARIO nato a CERDA il 05/06/1948 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; • udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Termini Innerese del 17 settembre 2018 con cui Iuculano Emanuele e Iuculano Rosario erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, lamentando che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la loro colpevolezza sulla scorta di un travisamento probatorio; inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., per assenza' di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prescrizione.

2. ricorsq) deve essere dichiarat¢ inammissibile, in quanto proposte con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come i ricorrenti in realtà invochino un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la loro responsabilità penale.

La motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità degli imputati e la congruità della pena inflittagli. 2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, osservato che nessun onere motivazionale gravava sulla Corte di appello in ordine alla declaratoria della prescrizione del reato, non essendo decorso il relativo termine.

Ed infatti, le circostanze aggravanti ex art. 625, commi 2 e 7 cod. pen. contestate agli imputati sono ad effetto speciale, determinando, con la loro contestuale applicazione, una pena detentiva dai tre ai dieci anni, quindi superiore di un terzo rispetto alla pena edittale. Ne consegue, pertanto, che il termine di prescrizione del reato non è, ad oggi, ancora decorso, considerato che il delitto è stato accertato il 18 novembre 2011 e che, da tale data, deve poi essere computato il termine decennale di prescrizione calcolato facendo riferimento al massimo edittale della pena detentiva del furto pluriaggravato di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen., poi da aumentare di un ulteriore quarto, conclusivamente fissando il termine di prescrizione al 18 maggio 2024.

3. All'inammissibilità de ricors0 segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Co