Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of detailed reasoning required for medium-term sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ammary Hamza inadmissible because the sole ground raised was the manifest illogicity of the sentencing reasoning. The appellant argued the four-month prison term and €110 fine were excessive compared to his conduct, but the Court held that detailed justification is only mandatory for sentences near the maximum or above the average. Since the imposed penalty was moderate, the lower court's reasoning was sufficient and the appeal lacked a deducible ground for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Detailed reasoning regarding sentencing criteria is required only when the penalty is near the maximum or exceeds the average; otherwise, the judge's discretion to impose a medium or minimum sentence is unreviewable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMARY HAMZA nato il 13/11/1992 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17 marzo 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del locale Tribunale del 25 agosto 2021, con cui Ammary Hamza era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 110,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, manifesta illogicità della motivazione in merito all'entità della pena inflitta, ritenendola eccessiva rispetto alla condotta da lui effettivamente perpetrata.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare — come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). All'inammissibilità del ricorso segue, per leg9e, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr s