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Ordinanza — n. 15357/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing non-allowed grounds under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15357/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground cited did not fall within the permitted list of admissible grounds for cassation. The appellant challenged a first-instance sentence by alleging violations of articles 129 and 444 of the Code of Criminal Procedure and the non-existence of voluntary discontinuance. The court ruled that the argument concerned neither the expression of the defendant's will nor the legal qualification of the facts, rendering it legally impermissible under the specific statutory requirements.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty.

Parole chiave

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Cassation Appeal Inadmissibility Code of Criminal Procedure Permitted Grounds Voluntary Discontinuance Legal Qualification Error Procedural Violation Cassa delle Ammende tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 13 aprile 2022 il Tribunale di Trento ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Dragutinovic Valentina la pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 13 aprile 2022 il Tribunale di Trento ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Dragutinovic Valentina la pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC VALENTINA nato il 23/10/2003 avverso la sentenza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di TRENTOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 aprile 2022 il Tribunale di Trento ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Dragutinovic Valentina la pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis cod. pen. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione del combinato degli artt. - 129 e 444 cod. proc. pen. ed insussistenza del reato contestato nella ritenuta ricorrenza dell'ipotesi della desistenza volontaria.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023