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Ordinanza — n. 15354/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft, ruling generic mitigation claims inadmissible without specific request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15354/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bevilacqua Massimo against the second-instance conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued the lower court's reasoning was contradictory and denied generic mitigating circumstances, but the court found the first ground to be a generic critique lacking specificity. The court held that denying generic mitigation is a discretionary act not requiring detailed justification when no specific request with justifying reasons was made by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; Art. 133, 62 bis cod. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is a discretionary power of the trial judge which does not require specific motivation if no specific request with justifying reasons was formulated in the pleadings.

Parole chiave

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aggravated theft conviction generic mitigating circumstances discretionary judicial power inadmissible appeal lack of specific request lacune probatorie testimonianza inattendibile testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
1.Con sentenza in data 2.12.2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva ritenuto Bevilacqua Massimo responsabile di furto aggravato ai sensi dell'art. 624, 625, comma 1, n.
Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
1.Con sentenza in data 2.12.2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva ritenuto Bevilacqua Massimo responsabile di furto aggravato ai sensi dell'art. 624, 625, comma 1, n.
Art. 54 cod. pen.
Il primo motivo si traduce in una acritica generica e aspecifica della sentenza impugnata che invece con motivazione congrua ha adeguatamente esaminato gli elementi costitutivi della fattispecie contestate ed ha esplicitato le ragioni per cui non risulta applicabile l'art. 54 cod..pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019
(Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019 Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MASSIMO nato a CATANZARO il 21/03/1977 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con sentenza in data 2.12.2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva ritenuto Bevilacqua Massimo responsabile di furto aggravato ai sensi dell'art. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.(fatto commesso in Catanzaro il 17.1.2019). Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod.pen. per avere la Corte territoriale immotivatamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo si traduce in una acritica generica e aspecifica della sentenza impugnata che invece con motivazione congrua ha adeguatamente esaminato gli elementi costitutivi della fattispecie contestate ed ha esplicitato le ragioni per cui non risulta applicabile l'art. 54 cod..pen. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituis l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019 Rv. 276044 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma