Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15353/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15353/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15353/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO NARDO ANTONIO nato a PALERMO il 29/07/1973 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; 1.Con sentenza in data 11.3.2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva ritenuto Lo Nardo Antonio, responsabile di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.(fatto commesso in Palermo il 28.10.2013). Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 15353/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.(fatto commesso in Palermo il 28.10.2013). Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di ottenere una decisione rinuncia al dibattimento orale esame di cassazione revisione di una decisione udienza dibattimentale rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62 bis cod.pen
in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO NARDO ANTONIO nato a PALERMO il 29/07/1973 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con sentenza in data 11.3.2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva ritenuto Lo Nardo Antonio, responsabile di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.(fatto commesso in Palermo il 28.10.2013). Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in quanto la sentenza non esplicita le ragioni a fondamento della ritenuta responsabilità dell'imputato. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen. 2.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo attiene ad una questione che non ha costituito oggetto di motivo di appello. Per di più si traduce in una critica generica ed aspecifica della sentenza impugnata che, invece, con motivazione congrua ha adeguatamente esaminato gli elementi costitutivi della fattispecie contestata. Il secondo motivo è inconferente avendo già il giudice di primo grado applicato l'art. 62 bis cod.pen. ritenendo tali circostanze equivalenti alle contestate aggravanti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 Il Consi. rerly,,, flisore Il Pres