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Sentenza — n. 15352/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15352/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15352/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONFIGLIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/01/1967 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; 1.Con sentenza in data 8.10.2021 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 27 giugno 2019 che aveva ritenuto Bonfiglio Giuseppe colpevole di cui agli artt. 56, 61 n. 5 e 624 bis cod.pen. condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110, 56, 624 e 61 n. 5 cod.pen. ha rideterminato la pena in mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa confermando per il resto la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 99 cod.pen; Sentenza — n. 15352/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione ex art. 606 lett.

Parole chiave

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controinterrogatorio del ministero pubblico allegazioni di persecuzione contraddittorie violazioni delle norme procedurali assunzione di prove a titolo cautelare inutilizzabilità delle prove illecite pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod.pen
in relazione all'art. 99 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONFIGLIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/01/1967 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con sentenza in data 8.10.2021 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 27 giugno 2019 che aveva ritenuto Bonfiglio Giuseppe colpevole di cui agli artt. 56, 61 n. 5 e 624 bis cod.pen. condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110, 56, 624 e 61 n. 5 cod.pen. ha rideterminato la pena in mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa confermando per il resto la sentenza impugnata.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione ex art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. degli artt. 56 e 624 cod.pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. Con il secondo motivo deduce la violazione ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 61 n. 5 cod.pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza e contraddittorietà della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. Con il terzo motivo deduce la violazione ex art. 606 lett b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 99 cod.pen. Con il quarto motivo deduce la violazione ex art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 56, 99, 133, 533 cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Ed, invero, la sentenza impugnata con motivazione logica ha ricostruito la dinamica dei fatti attribuendo piena attendibilità alla testimonianza resa dagli agenti di P.G. che non hanno manifestato alcun dubbio circa il riconoscimento del Bonfiglio come il componente del gruppo che aveva tentato di sottrarre il portafogli alla persona offesa. 2.2.Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

Ed, invero, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio secondo cui la contesta aggravante attiene al concorso di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e quindi da facilitare l'impresa delittuosa, l'ha ritenuta nel caso di specie integrata considerato che la persona offesa era salita sul pulman con dei bagagli pesanti tanto da distrarla ed ostacolarne la reazione. 3.3.Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. La Corte territoriale ha del pari correttamente motivato l'applicazione della recidiva in ragione dei plurimi precedenti specifici dell'imputato per furto. 4.4.Fondato è il quarto motivo di ricorso.

Ed invero la Corte territoriale ha commesso un errore nel calcolo della pena laddove operando la riduzione di un terzo sulla pena base di un anno di reclusione ed euro 450,00 di multa è pervenuta alla determinazione finale di mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa in luogo di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Trattandosi di evidente errore di computo, ex art. 619, comma 2, cod.proc.pen. questa Corte può provvedere alla rettifica. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali salvo la rettifica nei termini evidenziati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rettifica la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione ed