Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding recidivism and sentencing discretion in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Steppic Desy inadmissible, rejecting claims regarding recidivism and sentencing discretion. The lower court had already addressed the recidivism issue by noting the defendant spent most of 2013 in prison, shortening the relevant five-year period. The Court affirmed that the judge's discretionary evaluation of mitigating versus aggravating circumstances is immune from cassation review if sufficiently motivated and not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 61 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the discretionary judgment of merit regarding the application of recidivism and the balancing of mitigating and aggravating circumstances, provided the lower court's decision is adequately reasoned and free from arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPPIC DESY nato a PIOVE DI SACCO il 22/06/1982 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza in data 14.12.2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna in data 20.11.2019 aveva ritenuto Steppic Desy colpevole del reati di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 n. 2 cod.pen.(fatto accertato in Ravenna in data 15.6.2016).
2. Avverso detta pronuncia l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva. Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto alla prima censura la Corte territoriale ha motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto la recidiva contestata, dando atto che il fatto per cui si procede è stato commesso nel quinquennio dagli ultimi risalenti a fine 2012 e considerato che l'imputata ha trascorso in carcere quasi tutto il 2013 sicché l'intervallo temporale viene ridimensionato. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Ed invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450). trattandosi di giudizio rimesso al giudice di merito ove congruamente motivato.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec