Cassation appeal dismissed for lack of specific motivation criticism under Article 606 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bonferane Youssef inadmissible. The appellant argued that the lower court's judgment lacked specific motivation under Article 606 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this generic criticism because it did not point to specific statutory provisions or factual findings in the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) cod. proc. pen.; A cassation appeal based on a generic lack of motivation is inadmissible if it fails to cite specific statutory provisions or factual findings in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFERANE YOUSSEF nato il 10/02/1991 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza in data 16.2.2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma in data 30.8.2021, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Meberbeche Ahmed e Bonferane Youssef colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4,5 e 6 cod.pen. e 493 ter cod.pen. e li aveva condannati alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso detta pronuncia Bonferane Youssef, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce il difetto della motivazione ex art. 606 lett.
e) cod.proc.pen..
3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero la censura si concreta in una critica generica alla sentenza impugnata senza tuttavia attingere specifiche statuizioni.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuna. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 Il Consi stensore Il Pre