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Ordinanza — n. 15340/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15340/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15340/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 29.10.2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata in data 28.5.2021 aveva ritenuto Cirillo Luca colpevole dei reati di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 cod.pen (fatti accertati in Castellammare di Stabia il 16 giugno 2020).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15340/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 nn. 2 cod.pen (fatti accertati in Castellammare di Stabia il 16 giugno 2020).

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori gravi addebiti penali circostanza attenuante censura dell'accertamento dei fatti
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO LUCA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 18/12/1993 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza in data 29.10.2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata in data 28.5.2021 aveva ritenuto Cirillo Luca colpevole dei reati di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 cod.pen (fatti accertati in Castellammare di Stabia il 16 giugno 2020).

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero sotto l'egida del vizio di motivazione il ricorrente svolge una generica critica circa la valenza del riconoscimento dell'imputato senza confrontarsi e senza puntualmente misurarsi con le statuizioni della sentenza impugnata che con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità, dà atto che l'odierno imputato è stato riconosciuto quale autore di entrambe le azioni furtive sulla base delle caratteristiche fisico- somatiche ben note agli agenti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuna. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 Il Consigl nsore Il Presiden