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Ordinanza — n. 15334/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15334/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15334/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del' 12 maggio 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Forlì del 28 novembre 2018 con cui Affri Giancarlo era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), 2-bis, 2- sexies e 2-septies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico articolato motivo, mancanza e illogicità della motivazione, in relazione alla richiesta assoluzione per carenza assoluta dell'elemento oggettivo del reato, nonché in ordine all'omessa adeguata valutazione di aspetti di decisivo rilievo, dedotti con i motivi di appello, idonei ad escludere la sua responsabilità penale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15334/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza scemata imputabilità procedura di revisione penale cognizione del ricorso per cassazione valutazione dell'idoneità alla guida

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFFRI GIANCARLO nato a VARESE il 08/04/1980 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del' 12 maggio 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Forlì del 28 novembre 2018 con cui Affri Giancarlo era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), 2-bis, 2- sexies e 2-septies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico articolato motivo, mancanza e illogicità della motivazione, in relazione alla richiesta assoluzione per carenza assoluta dell'elemento oggettivo del reato, nonché in ordine all'omessa adeguata valutazione di aspetti di decisivo rilievo, dedotti con i motivi di appello, idonei ad escludere la sua responsabilità penale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con la censura dedotta, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la -Ab x dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consiglier