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Ordinanza — n. 15332/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15332/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15332/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23 aprile 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del locale Tribunale del 12 febbraio 2019 con cui Vitolo Gaetano era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando l'erroneità della motivazione con cui la Corte di appello non gli avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15332/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 1 e 2, lett. b), 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando l'erroneità della motivazione con cui la Corte di appello non gli avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata reato grave di stupefacenti guida nonostante revoca della patente riduzione della multa contravvenzione per eccesso di velocità sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITOLO GAETANO nato a NOCERA INFERIORE il 12/10/1953 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23 aprile 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del locale Tribunale del 12 febbraio 2019 con cui Vitolo Gaetano era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando l'erroneità della motivazione con cui la Corte di appello non gli avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr