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Ordinanza — n. 15330/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15330/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15330/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17 giugno 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del locale Tribunale del 27 maggio 2019, con cui Lanzetta Gioconda era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15330/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ammende per infrazione procedurale danno patrimoniale procurato con astuzia falsificazione di monete motivi di cassazione conseguimento fraudolento di una prestazione

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZETTA GIOCONDA nato a PALERMO il 04/02/1955 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 giugno 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del locale Tribunale del 27 maggio 2019, con cui Lanzetta Gioconda era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata e la configurazione del fatto nell'alveo della fattispecie delittuosa ascritta le. I motivi proposti dalla ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente