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Ordinanza — n. 15328/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15328/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15328/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Balzano Gianni ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 29 marzo 2022, ha ritenuto inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 9.11.2021 con cui veniva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1, n. 4 cod.pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15328/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 comma 1, n. 4 cod.pen.

Parole chiave

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soggiorno illegale allontanamento malgrado rischio di persecuzione permessi di dimora sospensione dell'ordine espulsione domanda d'asilo di cittadino albanese pericolo di fuga
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALZANO GIANNI nato a MELZO il 09/03/1994 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Balzano Gianni ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 29 marzo 2022, ha ritenuto inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 9.11.2021 con cui veniva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1, n. 4 cod.pen.

2. Con un unico motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero la sentenza impugnata ben lungi dal rendere una motivazione manifestamente illogica ha chiaramente esposto le ragioni poste a base della ritenuta inammissibilità dell'atto di appello facendo buon governo del principio secondo cui In tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21.2.2019, Rv. 275841).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,