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Ordinanza — n. 15325/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15325/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15325/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24 marzo 2022 la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia del 23 marzo 2021 con cui Gerfa Anis era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione ex officio della pena detentiva con una sanzione sostitutiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15325/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione ex officio della pena detentiva con una sanzione sostitutiva.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva revisione della sentenza penale pena complementare sanzioni penali aggravamento della pena reiterazione di reati penali

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERFA ANIS CUI 05DY8XA nato il 23/03/1995 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 24 marzo 2022 la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia del 23 marzo 2021 con cui Gerfa Anis era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione ex officio della pena detentiva con una sanzione sostitutiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore D E POSITATA IN CACHI.F.R A Il Presidente