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Ordinanza — n. 15323/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical engagement with lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15323/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of those rejected in the appellate judgment without critical engagement. The appellant argued for the exclusion of an aggravating circumstance and the recognition of a mitigating one, but the court found these points already addressed and logically resolved in the second instance. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the requirement of a substantive legal challenge distinct from the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it reiterates grounds already rejected in the appellate judgment without critically engaging with the arguments used in the decision under review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative grounds lack of critical engagement appellate judgment review Italian criminal procedure furto aggravato tentato furto licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI MASSIMILIANO nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 08/08/1973 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25 marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza dell'Il febbraio 2019 con cui Capizzi Massimiliano era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 80,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625 n. 2 cod. pen., lamentando la mancata esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, a suo dire non configurabile nel caso di specie; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la speciale tenuità del bene di cui aveva tentato l'impossessamento.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, poiché privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle