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Ordinanza — n. 15318/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15318/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15318/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23 novembre 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara del 10 gennaio 2020, con cui Di Vito Alberto era stato condannato alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 70,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 180, 495, 507 e 603 in relazione all'art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 15318/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 180, 495, 507 e 603 in relazione all'art. 606 lett.

Parole chiave

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licenziamento per furto divieto di condurre furto di lieve entità altri reati allegazioni di persecuzione contraddittorie recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
Con sentenza del 23 novembre 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara del 10 gennaio 2020, con cui Di Vito Alberto era stato condannato alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 70,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VITO ALBERTO nato a PESCARA il 27/10/1972 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23 novembre 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara del 10 gennaio 2020, con cui Di Vito Alberto era stato condannato alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 70,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 180, 495, 507 e 603 in relazione all'art. 606 lett.

c) ed e) cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. L'eccepita censura, infatti, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilinnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 de1•11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere