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Ordinanza — n. 15313/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15313/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15313/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACHINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/10/1966 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; Monachino Giuseppe ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo di conferma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen. , del Tribunale di Palermo in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625 n.2 e 7 (capo a) e 624 e 625 nn. 4 e 7 cod.pen. commesso in Palermo il 29 gennaio 2020 con conseguente condanna alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 140, 00 di multa. I due motivi di ricorso, volti entrambi a contestare la mancata derubricazione dei reati nel delitto di furto tentato, sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi della censura già dedotta in sede di impugnazione e già adeguatamente disattesa dalla Corte di Appello con argomenti giuridici corretti e conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel delitto di furto, il criterio distintivo fra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez 5, n. 26749 del 11/04/2016, Oureghi, Rv. 267266).

Regesto Legislator

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art. 442 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15313/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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impunità atti impugnabili minaccia nel diritto penale azione di responsabilità inosservanza delle norme sulla competenza censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 442 cod. proc. pen
Monachino Giuseppe ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo di conferma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACHINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/10/1966 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Monachino Giuseppe ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo di conferma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen. , del Tribunale di Palermo in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625 n.2 e 7 (capo a) e 624 e 625 nn. 4 e 7 cod.pen. commesso in Palermo il 29 gennaio 2020 con conseguente condanna alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 140, 00 di multa. I due motivi di ricorso, volti entrambi a contestare la mancata derubricazione dei reati nel delitto di furto tentato, sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi della censura già dedotta in sede di impugnazione e già adeguatamente disattesa dalla Corte di Appello con argomenti giuridici corretti e conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel delitto di furto, il criterio distintivo fra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez 5, n. 26749 del 11/04/2016, Oureghi, Rv. 267266).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 estens