Ordinanza — n. 15311/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDERI ANNA nato a NAPOLI il 06/05/1986 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIrdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; -Or Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Benderi Anna ricorre avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, ossia vizi non denunciabili alla luce dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 15311/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, ossia vizi non denunciabili alla luce dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDERI ANNA nato a NAPOLI il 06/05/1986 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIrdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; -Or Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Benderi Anna ricorre avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, ossia vizi non denunciabili alla luce dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente