Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15311/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15311/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDERI ANNA nato a NAPOLI il 06/05/1986 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIrdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; -Or Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Benderi Anna ricorre avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, ossia vizi non denunciabili alla luce dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 15311/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, ossia vizi non denunciabili alla luce dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
false dichiarazioni senza giuramento consenso del coniuge facoltà di astenersi dal testimoniare procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia vizio del consenso esistenza e validità sostanziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 495 cod. pen
pen., dalla Corte di appello di Napoli per il reato previsto dall'art. 495 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDERI ANNA nato a NAPOLI il 06/05/1986 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIrdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; -Or Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Benderi Anna ricorre avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, ossia vizi non denunciabili alla luce dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente