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Ordinanza — n. 15310/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15310/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15310/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRUZZESE SAVERIO nato a COSENZA il 27/04/1993 avverso la sentenza del 01/02/2022 del TRIBUNALE di COSENZA(dato avviso alle parti-i:i, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; • I> Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che AbOruzzese Saverio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, che ha applicato ex art. 444 c.p.p. la pena di un anno di reclusione ed C 600 di multa, condizionalmente sospesa, per il reato di furto aggravato in concorso; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p; Ordinanza — n. 15310/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p. la pena di un anno di reclusione ed C 600 di multa, condizionalmente sospesa, per il reato di furto aggravato in concorso; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale spese di gratuito patrocinio spese di esecuzione indigenza finanziaria spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRUZZESE SAVERIO nato a COSENZA il 27/04/1993 avverso la sentenza del 01/02/2022 del TRIBUNALE di COSENZA(dato avviso alle parti-i:i, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; • I> Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che AbOruzzese Saverio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, che ha applicato ex art. 444 c.p.p. la pena di un anno di reclusione ed C 600 di multa, condizionalmente sospesa, per il reato di furto aggravato in concorso; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente