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Ordinanza — n. 15308/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15308/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15308/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANCA FABIO nato a AGRIGENTO il 04/05/1981 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; p Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Bellanca Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15308/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANCA FABIO nato a AGRIGENTO il 04/05/1981 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; p Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Bellanca Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale pubblica intimidazione azione legale a scopo intimidatorio violenza o minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica timore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANCA FABIO nato a AGRIGENTO il 04/05/1981 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; p Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Bellanca Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 novembre 2022 Il Consigliere E