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Ordinanza — n. 15306/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15306/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15306/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIK AMJAD nato il 23/03/1988 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Brik Amjad ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso sono aspecifici perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 15306/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Brik Amjad ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso sono aspecifici perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
dichiarazione mendace inganno sull'identità mancanza di credibilità falsità ideologica in documenti identificazione credibile frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIK AMJAD nato il 23/03/1988 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Brik Amjad ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso sono aspecifici perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente