Cassation appeal dismissed for generic grounds; appeal lacks specific criticism of lower court's detailed reasoning on harassment charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and failed to offer a specific critique of the lower court's extensive reasoning. The appellant challenged the conviction for harassment but did not effectively refute the detailed arguments presented in the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a specific, effective criticism of the reasoning contained in the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLA SALVATORE nato a NICOTERA il 30/08/1956 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (13 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Spinella Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di atti persecutori, commessi in danno di Marafioti Giuseppina; considerato che il primo ed unico di motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione in merito all' affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata (si veda in particolare pag. 21 e ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna 4--agc3/00 del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,-etro,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 4. • C~ della somma di Euro 3...0.00700 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente