Ordinanza — n. 15302/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONI ALESSANDRA nato a ANCONA il 17/07/1982 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Caponi Alessandra ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile dei reati previsti dagli artt. 494, 482 e 477 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso è aspecifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 494, 482 e 477 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso è aspecifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONI ALESSANDRA nato a ANCONA il 17/07/1982 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Caponi Alessandra ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile dei reati previsti dagli artt. 494, 482 e 477 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso è aspecifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente