Ordinanza — n. 15301/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI SALVATORE ORANTE nato a PESCINA il 10/03/1982 FONTANAROSA DOMENICO nato a ORTONA il 26/08/1988 SOPRANO MASSIMO nato a NAPOLI il 08/01/1986 CICCOTELLI LEO nato a PESCARA il 02/10/1987 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che FontanarosP Domenico, Soprano Massimo e Ciccotelli Leo ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili del reato di rissa aggravata; avverso la stessa sentenza ricorre Di Salvatore Orante, riconosciuto responsabile del reato previsto dall'articolo 635, comma 2, n. 3 cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso di Fontanarosa e Soprano, con il quale i ricorrenti denunziano la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con conseguente vizio motivazionale, sono riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dal momento che la richiesta ha per oggetto l'audizione di agenti di polizia penitenziaria che non hanno assistito alla rissa (vedi pag. 9 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale i suddetti ricorrenti denunziano l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, stante la sussistenza della scriminante della legittima difesa, è versato in fatto e si pone in contrasto con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, peraltro già indicati dal giudice d'appello nella sentenza impugnata (si veda pag. 10); considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; considerato che l'unico motivo di ricorso di Ciccotelli Leo tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; considerato che il primo motivo di ricorso di Di Salvatore è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo proposto da Di Salvatore, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 13 della sentenza impugnta); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15301/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3 cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso di Fontanarosa e Soprano, con il quale i ricorrenti denunziano la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con conseguente vizio motivazionale, sono riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dal momento che la richiesta ha per oggetto l'audizione di agenti di polizia penitenziaria che non hanno assistito alla rissa (vedi pag. 9 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale i suddetti ricorrenti denunziano l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, stante la sussistenza della scriminante della legittima difesa, è versato in fatto e si pone in contrasto con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, peraltro già indicati dal giudice d'appello nella sentenza impugnata (si veda pag. 10); considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; considerato che l'unico motivo di ricorso di Ciccotelli Leo tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; considerato che il primo motivo di ricorso di Di Salvatore è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo proposto da Di Salvatore, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 13 della sentenza impugnta); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI SALVATORE ORANTE nato a PESCINA il 10/03/1982 FONTANAROSA DOMENICO nato a ORTONA il 26/08/1988 SOPRANO MASSIMO nato a NAPOLI il 08/01/1986 CICCOTELLI LEO nato a PESCARA il 02/10/1987 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che FontanarosP Domenico, Soprano Massimo e Ciccotelli Leo ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili del reato di rissa aggravata; avverso la stessa sentenza ricorre Di Salvatore Orante, riconosciuto responsabile del reato previsto dall'articolo 635, comma 2, n. 3 cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso di Fontanarosa e Soprano, con il quale i ricorrenti denunziano la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con conseguente vizio motivazionale, sono riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dal momento che la richiesta ha per oggetto l'audizione di agenti di polizia penitenziaria che non hanno assistito alla rissa (vedi pag. 9 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale i suddetti ricorrenti denunziano l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, stante la sussistenza della scriminante della legittima difesa, è versato in fatto e si pone in contrasto con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, peraltro già indicati dal giudice d'appello nella sentenza impugnata (si veda pag. 10); considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; considerato che l'unico motivo di ricorso di Ciccotelli Leo tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; considerato che il primo motivo di ricorso di Di Salvatore è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo proposto da Di Salvatore, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 13 della sentenza impugnta); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricprrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 Il Consigliere