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Ordinanza — n. 15299/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15299/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15299/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRUZZI GIANLUCA nato a CASTELLAMONTE il 26/02/1980 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO Flato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato Ferruzzi Gianluca ricorre avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Torino per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; ritenuto, inoltre, che il ricorso è inammissibile anche perché privo di motivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 15299/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Torino per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; ritenuto, inoltre, che il ricorso è inammissibile anche perché privo di motivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare false dichiarazioni senza giuramento promessa del fatto di un terzo mancata attuazione degli accordi illeciti fedeltà contrattuale dichiarazioni contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 495 cod. pen
pen., dalla Corte di appello di Torino per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRUZZI GIANLUCA nato a CASTELLAMONTE il 26/02/1980 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO Flato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato Ferruzzi Gianluca ricorre avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Torino per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; ritenuto, inoltre, che il ricorso è inammissibile anche perché privo di motivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente