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Ordinanza — n. 15297/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints lacking specific legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding his criminal liability was illogical, but the court found this constituted mere factual complaints rather than a valid legal challenge. Consequently, the appeal was rejected because it failed to identify specific procedural errors or misinterpretations of evidence required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist solely of general complaints about the facts or the logic of the lower court's reasoning without pointing to specific legal errors or misinterpretations of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints lack of legal error criminal liability reasoning procedural error requirement minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica pericolo concreto

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCIFORTI SALVATORE nato a CATANIA il 19/05/1956 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Branciforti Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze con la quale è stata parzialmente riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave; considerato che il primo ed unico di motivo, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità dell'impianto motivazionale in merito all'affermazione di responsabilità, non è consentito in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.Così deciso l'8