Ordinanza — n. 15296/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NATALE ANGELO nato a FURNARI il 10/10/1974 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Di Natale Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli art. 477 e 482 cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen. e la carenza della motivazione in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputato, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono comunque riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 49 cod. pen; Ordinanza — n. 15296/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 477 e 482 cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen. e la carenza della motivazione in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputato, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono comunque riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NATALE ANGELO nato a FURNARI il 10/10/1974 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Di Natale Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli art. 477 e 482 cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen. e la carenza della motivazione in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputato, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono comunque riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente