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Ordinanza — n. 15295/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15295/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15295/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMODARI PIERINO COSTANTINO nato a LOCRI il 09/01/1965 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Comodari Pierino Costantino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di bancarotta distrattiva e documentale; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è aspecifíco poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15295/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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irregolarità finanziarie cattiva gestione appropriazione indebita di fondi omissione della contabilità bancarotta fraudolenta traffico dei pagamenti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMODARI PIERINO COSTANTINO nato a LOCRI il 09/01/1965 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Comodari Pierino Costantino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di bancarotta distrattiva e documentale; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è aspecifíco poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente