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Ordinanza — n. 15294/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15294/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15294/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSIGNANI LUIGI nato a VIAREGGIO il 01/10/1948 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Cosignani Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 220 e 226 della legge fallimentare; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3 della sentenza); considerato, inoltre, che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 15294/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 220 e 226 della legge fallimentare; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3 della sentenza); considerato, inoltre, che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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cattiva gestione bancarotta fraudolenta insolvenza sovraindebitamento di società insufficienza della massa attiva crisi finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
220 e 226 della legge fallimentare; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSIGNANI LUIGI nato a VIAREGGIO il 01/10/1948 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Cosignani Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 220 e 226 della legge fallimentare; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3 della sentenza); considerato, inoltre, che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente