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Ordinanza — n. 15293/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15293/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15293/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONGA GAETANO EMILIO nato a BENEVENTO il 28/02/1996 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gaetano Emilio Ronga ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha rideterminato la pena per il reato di furto in abitazione aggravato in due anni, quattro mesi di reclusione ed C 600 di multa; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; il motivo, comunque, non è ammesso in questa sede perché afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15293/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione pentito aggravamento della pena furto di lieve entità commisurazione della pena per rapina pena privativa della libertà
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONGA GAETANO EMILIO nato a BENEVENTO il 28/02/1996 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gaetano Emilio Ronga ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha rideterminato la pena per il reato di furto in abitazione aggravato in due anni, quattro mesi di reclusione ed C 600 di multa; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; il motivo, comunque, non è ammesso in questa sede perché afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembr