Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mauro Simone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Simone argued that the lower court incorrectly applied criminal law regarding attempted theft and contradicted itself in its reasoning. The court rejected these claims because the arguments sought to re-evaluate evidence outside the scope of appellate review and attempted to reconstruct facts using criteria different from those used by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be limited to legal errors; arguments seeking factual re-evaluation or reconstruction of events based on different criteria are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO SIMONE nato a ROMA il 18/12/1972 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mauro Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamentata l'erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento del tentativo, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato che con il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è versato in fatto e tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il President