Ordinanza — n. 15288/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTAROLI CRISTIAN nato a ROMA il 10/09/1971 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Frattaroli Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato denunzia il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è meramente riproduttivo del profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15288/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., è meramente riproduttivo del profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti dal giudice di merito;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTAROLI CRISTIAN nato a ROMA il 10/09/1971 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Frattaroli Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato denunzia il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è meramente riproduttivo del profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti dal giudice di merito;
Considerato, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il President