Ordinanza — n. 15286/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA CLAUDIO nato a AGRIGENTO il 20/06/1977 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Di Maria Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità dell'impianto motivazionale in relazione al reato di furto, è manifestamente infondato, aspecifico e versato in fatto poiché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15286/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA CLAUDIO nato a AGRIGENTO il 20/06/1977 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Di Maria Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità dell'impianto motivazionale in relazione al reato di furto, è manifestamente infondato, aspecifico e versato in fatto poiché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA CLAUDIO nato a AGRIGENTO il 20/06/1977 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Di Maria Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità dell'impianto motivazionale in relazione al reato di furto, è manifestamente infondato, aspecifico e versato in fatto poiché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità dell'impianto motivazionale in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod.pen, oltre ad essere manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere manifestamente infondato, è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (si veda in particolare pag. 8 della sentenza impugnata );
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre