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Ordinanza — n. 15285/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15285/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15285/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI MARCO nato a BOLOGNA il 11/05/1976 avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNArdato avviso alle parti.;7 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato Grimaldi Marco ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 497 bis cod. pen; Ordinanza — n. 15285/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo proposto, con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto, non è deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. ed è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu oculi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

Parole chiave

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falsità in documenti esibizione dei documenti d'identità uso di false generalità falsa dichiarazione della parte falsificazione di monete credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 497 bis cod. pen
in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI MARCO nato a BOLOGNA il 11/05/1976 avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNArdato avviso alle parti.;7 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato Grimaldi Marco ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.;

Considerato che l'unico motivo proposto, con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto, non è deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. ed è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu oculi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El ZItouni Jamal, Rv. 275971); Ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto, come previsto dall'art. 497bis cod. pen., è perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in rubrica: esibizione della patente di guida e della carta d'identità intestate all'imputato ma risultanti falsi per la mancanza di appositi dispositivi di antifalsificazione e per essere il numero della patente di guida corrispondente a diversa persona;

Considerato che per costante giurisprudenza di legittimità la punibilità per i reati di falso documentale è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore