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Ordinanza — n. 15284/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15284/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15284/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANA VINCENZO nato a PALERMO il 19/10/1986 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Maiorana Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stato riconosciuto responsabile del reato di furto di energia elettrica pluriaggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, afferenti al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità e alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, sono manifestamente infondati poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15284/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANA VINCENZO nato a PALERMO il 19/10/1986 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Maiorana Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stato riconosciuto responsabile del reato di furto di energia elettrica pluriaggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, afferenti al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità e alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, sono manifestamente infondati poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia imputazione di furto altri capi d'accusa istruzione penale per appropriazione indebita materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte, non è necessario a soddisfare l'obbligo della motivazione che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANA VINCENZO nato a PALERMO il 19/10/1986 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Maiorana Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stato riconosciuto responsabile del reato di furto di energia elettrica pluriaggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, afferenti al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità e alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, sono manifestamente infondati poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che sulle censure proposte con il terzo motivo di ricorso, afferenti alla determinazione della pena, v'è congrua motivazione in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte, non è necessario a soddisfare l'obbligo della motivazione che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Preside