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Ordinanza — n. 15283/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15283/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15283/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO GIUSEPPE nato a CAPACI il 20/04/1967 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Di Lorenzo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato con l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15283/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO GIUSEPPE nato a CAPACI il 20/04/1967 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Di Lorenzo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato con l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale;

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia risarcimento per atto illecito fine di indebito profitto materiale elettrico e apparecchiature radio imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO GIUSEPPE nato a CAPACI il 20/04/1967 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Di Lorenzo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato con l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato denunzia l'erronea l'applicazione della recidiva, è meramente riproduttivo del profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato inoltre, che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei precedenti penali e sul! arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Preside