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Ordinanza — n. 15280/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15280/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15280/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTA GERMANO nato a BENEVENTO il 01/08/1949 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che Presta Germano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'articolo 595 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la carenza della motivazione in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputato, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (pag. 4 della sentenza impugnata), dal momento che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

Regesto Legislator

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articolo 595 cod. pen; Ordinanza — n. 15280/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la carenza della motivazione in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputato, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (pag. 4 della sentenza impugnata), dal momento che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

Parole chiave

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limiti della libertà d'espressione discorso di odio espressioni sconvenienti perseguimento penale per diffamazione atto che arreca pregiudizio giudizio di valore

Disposizioni normative citate

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articolo 595 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTA GERMANO nato a BENEVENTO il 01/08/1949 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che Presta Germano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'articolo 595 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la carenza della motivazione in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputato, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (pag. 4 della sentenza impugnata), dal momento che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

E dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presiden