Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and contrary interpretation of statutory mitigation provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Maria Scianna's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant challenged the conviction for aggravated theft and the denial of a specific statutory mitigation, arguing for different statutory applications. The court rejected these claims as either repetitive of previously dismissed arguments or legally erroneous in their interpretation of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 88, 89, 62 n. 4 cod. pen.: The appeal is inadmissible if it merely reproduces already rejected arguments or proposes interpretations contrary to the statutory text and binding case law regarding the scope of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIANNA MARIA nato a BAGHERIA il 23/10/1973 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Scianna Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 88 cod. pen. o, in subordine, dell'art.89 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità, che fa rientrare nella valutazione del danno anche quello fisico o morale procurato dalla condotta illecita alla persona offesa (Sez. 2, n. 13575 del 20/12/2013 Rv. 259701);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente