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Ordinanza — n. 15278/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for attempted theft as generic and lacking legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15278/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Sirchia Marcello and Ammirata Filippo inadmissible. The appellants challenged their conviction for attempted aggravated theft, arguing excessive sentencing and the application of an aggravating circumstance for violence against property. The court rejected these arguments, stating that the first appeal was too generic and the second sought an impermissible re-evaluation of evidence outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Appeals against criminal convictions are inadmissible if they are generic or seek a re-evaluation of facts and evidence that falls outside the scope of the appellate review, provided the first-instance judgment is logically and legally sound.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds appellate review limits attempted theft conviction violence against property aggravating circumstance furto di lieve entità imputazione di furto tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIRCHIA MARCELLO nato a BRESCIA il 09/07/1975 AMMIRATA FILIPPO nato a PALERMO il 24/04/1975 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ammirata Filippo e Sirchia Marcello ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili del reato di tentato furto pluriaggravato;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di Ammirata Filippo, che lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, è generico e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

• Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di Sirchia Marcello, con il quale è lamentata l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; esso, inoltre, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr