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Ordinanza — n. 15277/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15277/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15277/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA CONCETTO nato a CATANIA il 26/01/1980 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che Guerra Concetto ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, con la quale è stata parzialmente riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronunzia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15277/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA CONCETTO nato a CATANIA il 26/01/1980 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che Guerra Concetto ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, con la quale è stata parzialmente riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronunzia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, con il quale si denunzia l'erronea applicazione dell'art. 133 cod.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA CONCETTO nato a CATANIA il 26/01/1980 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che Guerra Concetto ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, con la quale è stata parzialmente riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronunzia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, con il quale si denunzia l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto; Considerato, infatti, che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia -come nella specie- motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000.00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000.00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso