Ordinanza — n. 15276/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA GIACOMO nato a ADRANO il 22/06/1956 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che Liotta Giacomo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti di Liotta Giacomo, condannato per il reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché il Liotta è stato condannato per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma. n.2 e n. 7 cod. pen., consumato in data 12/09/2011, sicché il termine prescrizionale prorogato va individuato in quello del 12/03/2024;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15276/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, primo comma. n.2 e n. 7 cod. pen., consumato in data 12/09/2011, sicché il termine prescrizionale prorogato va individuato in quello del 12/03/2024;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA GIACOMO nato a ADRANO il 22/06/1956 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che Liotta Giacomo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti di Liotta Giacomo, condannato per il reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché il Liotta è stato condannato per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma. n.2 e n. 7 cod. pen., consumato in data 12/09/2011, sicché il termine prescrizionale prorogato va individuato in quello del 12/03/2024;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000.00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000.00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11