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Ordinanza — n. 15273/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15273/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15273/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTONELLO ANNA RITA nato a MILANO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che avverso la sentenza indicata in epigrafe è stato proposto ricorso da ANNA RITA OTTONELLO imputata dei reati di cui agli artt. 494 e 496 cod. pen.; considerato che con le censure oggetto di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di applicazione della esimente ex art. 54 cod. pen; rilevato che in ordine al diniego di applicazione dell'art. 54 cod. pen. si rinviene nella sentenza congrua e non manifestamente illogica motivazione, con la quale il motivo di ricorso non si confronta; considerato che le censure relative al trattamento sanzionatorio sono inedite, perché non risultano proposte con l'atto di appello; ritenuto, comunque, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dal giudice di primo grado in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15273/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 494 e 496 cod. pen.; considerato che con le censure oggetto di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di applicazione della esimente ex art. 54 cod. pen; rilevato che in ordine al diniego di applicazione dell'art. 54 cod. pen. si rinviene nella sentenza congrua e non manifestamente illogica motivazione, con la quale il motivo di ricorso non si confronta; considerato che le censure relative al trattamento sanzionatorio sono inedite, perché non risultano proposte con l'atto di appello; ritenuto, comunque, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dal giudice di primo grado in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi medici elemento costitutivo del rischio giusto motivo nonostante le contrarie riserve mediche motivazione sufficiente pericolo imminente

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
pen.; considerato che con le censure oggetto di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di applicazione della esimente ex art. 54 cod. pen; rilevato che in ordine al diniego di applicazione dell'art.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTONELLO ANNA RITA nato a MILANO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che avverso la sentenza indicata in epigrafe è stato proposto ricorso da ANNA RITA OTTONELLO imputata dei reati di cui agli artt. 494 e 496 cod. pen.; considerato che con le censure oggetto di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di applicazione della esimente ex art. 54 cod. pen; rilevato che in ordine al diniego di applicazione dell'art. 54 cod. pen. si rinviene nella sentenza congrua e non manifestamente illogica motivazione, con la quale il motivo di ricorso non si confronta; considerato che le censure relative al trattamento sanzionatorio sono inedite, perché non risultano proposte con l'atto di appello; ritenuto, comunque, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dal giudice di primo grado in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presiden