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Ordinanza — n. 15270/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal as legally unfounded regarding aggravated theft qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeals by Vellone Michele and De Maio Mario inadmissible without formalities. The appellants argued against the legal qualification of the crime, but the court found their claims manifestly unfounded based on established jurisprudence. Consequently, the court ruled that the second-instance judge's application of the agreed sentence was correct and the appeals were rejected.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: The Supreme Court dismisses cassation appeals as inadmissible when the legal qualification of the fact is not erroneous in a manifest way, as the second-instance judge applying the agreed sentence need not address acquittal grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility aggravated theft qualification agreed sentence appeal manifestly unfounded appeal second instance sentencing perseguimento penale per diffamazione diffamazione libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 1 comma 56 della legge n. 103 del 2017
patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
Sez. 3, 23150 del 17/04/2019
2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VELLONE MICHELE nato a SARNO il 30/06/1962 DE MAIO MARIO nato a SARNO il 28/06/1978 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO!dato avviso alle partid udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Vellone Michele e De Maio Mario la pena concordata con il Procuratore Generale; rilevato che gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione; considerato che l'unico motivo proposto — con i quali i ricorrenti contestano la qualificazione giuridica del fatto — è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui può essere denunziata l'erronea qualificazione del fatto solo nei casi di errore manifesto che emerga ictu °cui/ dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971); ritenuto che nella specie la qualificazione giuridica del fatto, come furto aggravato in concorso, è perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in rubrica; considerato che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 Il Consigliere Este