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Ordinanza — n. 15268/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of counsel and absence of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15268/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gianfranco Manzo inadmissible. The court found the petition personally signed by the defendant without a qualified defense attorney and entirely devoid of legal arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the accused without a qualified defense attorney and if it lacks specific legal grounds for review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by accused lack of qualified counsel absence of legal grounds court costs and fine spese di difesa spese di gratuito patrocinio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato che, trattandosi di sentenza applicativa di pena, l'art. 448 comma 2- bis cod.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO GIANFRANCO nato a COSENZA il 18/12/2000 avverso la sentenza del 01/02/2022 del TRIBUNALE di COSENZA Edato avviso alle parti_d udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato Manzo Gianfranco propone personalmente ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, che, recependo l'accordo tra le parti, ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato che, trattandosi di sentenza applicativa di pena, l'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. -introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103- limita i casi di impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337);

Ritenuto, inoltre, che il ricorso si compone di una sola dichiarazione della volontà ad impugnare totalmente priva di motivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presid